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D.Lvo 11/05/1999 n. 1524. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento dell’entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 12. 5. (comma abrogato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) 6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 35, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. 7. Salvo che il fatto non costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni. 8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 48, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. 9. (comma abrogato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) 10. Salva che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni, chiunque: a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 40, commi 2 e 3; b) effettua le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione; 11. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3 dell’articolo 22 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta a un quinto. 12. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 25 milioni. 55. Sanzioni in materia di aree di salvaguardia e modifiche al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni. 2. Il comma 3 dell’articolo 21, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente: «3. L’inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all’articolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.». 3. Il comma 4 dell’articolo 21, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, è così modificato: «4. I contravventori alle disposizioni di cui all’articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni.». 56. Competenza e giurisdizione 1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall’art. 54, commi 8 e 9, per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del re- lativo danno ambientale concorre il corpo forestale dello stato, in qualità di forza di polizia specializzata in materia ambientale. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 57. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento. 58. Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell’ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 56 danno prontamente notizia dell’avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell’ambiente al fine del recupero del danno ambientale. 4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Capo II - Sanzioni penali 59. Sanzioni penali 1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni. 2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente -non ottempera alle disposizioni di cui all’art. 62, comma 12. 3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni. 4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 3 è punito con l’arresto fino a due anni. 4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risul- tati degli stessi di cui all’art. 52 è punito con la pena di cui al precedente comma 4. 5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma dell’art. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da lire 10 milioni a lire 200 milioni. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. 6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’art. 36, comma 5, si applica la pena di cui all’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’art. 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteridoveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’art. 39, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’art. 59, comma 1. 7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 5, ovvero dell’articolo 12, comma 2, è punito con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. 8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30 è punito con l’arresto sino a tre anni. 9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell’articolo 14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 14, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni. 10. Nei casi previsti dal comma 9, il ministro della sanità e dell’ambiente, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall’esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale definitive, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti. 11. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest’ultimo caso l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente. 11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell’art. 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l’attività di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell’autorizzazione di cui all’art. 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 11-ter. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’art. 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo è punito con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 15 milioni o con l’arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
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